Art. 5 — Obblighi del consulente
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il consulente ha l'obbligo di comunicare all'ispettorato del lavoro; nella cui circoscrizione le aziende da lui asistite svolgono la loro attivita', la ditta o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende assistite; mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attivita'; dare immediatamente comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui e' inscritto di una delle situazioni di incompatibilita' di cui al precedente articolo 4, nella quale venga a trovarsi. Il consulente non puo' rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art5 · fonte del testo