Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 17 — Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione
I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che e' comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.
Testo vigente dal 31 luglio 1974
