I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che e' comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art17 · fonte su Normattiva