La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati allo iscritto e comunicati al comitato centrale.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art24 · fonte su Normattiva