La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente. ((La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
- a)per dimissioni dell'interessato;
- b)d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
- c)per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
- d)per il ricorrere di una causa di incompatibilita')). Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione. Queste sanzioni sono:
- 1)il richiamo;
- 2)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
- 3)la radiazione dall'albo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.
Testo vigente dal 5 aprile 1991
