La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente. ((La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

  • a)per dimissioni dell'interessato;
  • b)d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
  • c)per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
  • d)per il ricorrere di una causa di incompatibilita')). Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione. Queste sanzioni sono:
  • 1)il richiamo;
  • 2)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
  • 3)la radiazione dall'albo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.

Testo vigente dal 5 aprile 1991

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art9 · fonte su Normattiva