Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conio proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravita', l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione preso cui il titolare delle licenze e' iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco. Contro il provvedimento di decadenza e' ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art48 · fonte su Normattiva