Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 e' soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art47 · fonte su Normattiva