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I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

  • a)ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;
  • b)redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;
  • c)accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;
  • d)deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;
  • e)provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;
  • f)curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;
  • g)promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
  • h)esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art9 · fonte su Normattiva