Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 9 — Attribuzioni dei comitati provinciali
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I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:
- a)ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;
- b)redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;
- c)accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;
- d)deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;
- e)provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;
- f)curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;
- g)promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
- h)esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006
