Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Art. 14 — Attribuzioni del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale:

  • a)cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • b)vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;
  • c)interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
  • d)esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;
  • e)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • f)designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;
  • g)delibera la convocazione dell'assemblea;
  • h)propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
  • i)cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art14 · fonte su Normattiva