Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Art. 14 — Attribuzioni del consiglio provinciale
Il consiglio provinciale:
- a)cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b)vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;
- c)interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
- d)esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;
- e)adotta i provvedimenti disciplinari;
- f)designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;
- g)delibera la convocazione dell'assemblea;
- h)propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
- i)cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale.
Testo vigente dal 20 gennaio 1979
