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[1]L'Albo e' costituito dall'elenco degli inscritti in ordine numerico di inscrizione. Per ogni inscritto devono indicarsi i seguenti dati: denominazione della ditta;

[2]localita' ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero);

[3]qualifica (produttore o commerciante);

[4]generalita' del titolare della ditta o, per le societa' e per gli enti, delle persone nei confronti delle quali sono prescritti i requisiti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4, con indicazione della qualita' di ciascuna di esse persone in rapporto alla societa' od all'ente;

[5]sezione o sezioni dell'Albo nelle quali la ditta e' inscritta;

[6]data di iscrizione, di reinscrizione o di conferma di inscrizione.

[7]Degli inscritti nell'Albo si formano inoltre elenchi per sezioni. Negli elenchi di sezione devono indicarsi, per ciascuno inscritto, i seguenti dati: denominazione della ditta, localita' ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero), qualifica (produttore o commerciante) e numero (d'ordine di inscrizione nell'Albo.

[8]Fino a quando non cessa di appartenere all'Albo, l'inscritto conserva il numero d'ordine di inscrizione inizialmente assegnatogli.

[9]Le stesse disposizioni si applicano per il Ruolo provvisorio.

[10]L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero provvede alla pubblicazione dell'Albo e del Ruolo provvisorio, nonche' di tutte le successive variazioni nel proprio «Bollettino di informazioni commerciali». Cura altresi' la comunicazione dell'Albo, del Ruolo e delle successive variazioni, in quanto siano interessati, ai Ministeri, ai Consigli provinciali delle CorIorazioni, agli Uffici del registro delle imprese, alle Organizzazioni sindacali ed eventualmente ad altri Uffici.

[11]Lo stesso Istituto ed i Consigli provinciali delle Corporazioni devono consentire, a chiunque ne faccia richiesta, anche verbale, la consultazione gratuita dell'Albo e del Ruolo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art13 · fonte del testo