Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1966

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 267 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: L'Albo e' costituito dall'elenco degli inscritti in ordine numerico di inscrizione. Per ogni inscritto devono indicarsi i seguenti dati: denominazione della ditta;

tolto: localita' ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero);

tolto: qualifica (produttore o commerciante);

tolto: generalita' del titolare della ditta o, per le societa' e per gli enti, delle persone nei confronti delle quali sono prescritti i requisiti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4, con indicazione della qualita' di ciascuna di esse persone in rapporto alla societa' od all'ente;

tolto: sezione o sezioni dell'Albo nelle quali la ditta e' inscritta;

tolto: data di iscrizione, di reinscrizione o di conferma di inscrizione.

tolto: Degli inscritti nell'Albo si formano inoltre elenchi per sezioni. Negli elenchi di sezione devono indicarsi, per ciascuno inscritto, i seguenti dati: denominazione della ditta, localita' ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero), qualifica (produttore o commerciante) e numero (d'ordine di inscrizione nell'Albo.

tolto: Fino a quando non cessa di appartenere all'Albo, l'inscritto conserva il numero d'ordine di inscrizione inizialmente assegnatogli.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: Le stesse disposizioni si applicano per il Ruolo provvisorio.

tolto: L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero provvede alla pubblicazione dell'Albo e del Ruolo provvisorio, nonche' di tutte le successive variazioni nel proprio «Bollettino di informazioni commerciali». Cura altresi' la comunicazione dell'Albo, del Ruolo e delle successive variazioni, in quanto siano interessati, ai Ministeri, ai Consigli provinciali delle CorIorazioni, agli Uffici del registro delle imprese, alle Organizzazioni sindacali ed eventualmente ad altri Uffici.

tolto: Lo stesso Istituto ed i Consigli provinciali delle Corporazioni devono consentire, a chiunque ne faccia richiesta, anche verbale, la consultazione gratuita dell'Albo e del Ruolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art13 · fonte del testo