Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 267 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'Albo e' costituito dall'elenco degli inscritti in ordine numerico di inscrizione. Per ogni inscritto devono indicarsi i seguenti dati: denominazione della ditta;
tolto: localita' ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero);
tolto: qualifica (produttore o commerciante);
tolto: generalita' del titolare della ditta o, per le societa' e per gli enti, delle persone nei confronti delle quali sono prescritti i requisiti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4, con indicazione della qualita' di ciascuna di esse persone in rapporto alla societa' od all'ente;
tolto: sezione o sezioni dell'Albo nelle quali la ditta e' inscritta;
tolto: data di iscrizione, di reinscrizione o di conferma di inscrizione.
tolto: Degli inscritti nell'Albo si formano inoltre elenchi per sezioni. Negli elenchi di sezione devono indicarsi, per ciascuno inscritto, i seguenti dati: denominazione della ditta, localita' ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero), qualifica (produttore o commerciante) e numero (d'ordine di inscrizione nell'Albo.
tolto: Fino a quando non cessa di appartenere all'Albo, l'inscritto conserva il numero d'ordine di inscrizione inizialmente assegnatogli.
tolto: Le stesse disposizioni si applicano per il Ruolo provvisorio.
tolto: L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero provvede alla pubblicazione dell'Albo e del Ruolo provvisorio, nonche' di tutte le successive variazioni nel proprio «Bollettino di informazioni commerciali». Cura altresi' la comunicazione dell'Albo, del Ruolo e delle successive variazioni, in quanto siano interessati, ai Ministeri, ai Consigli provinciali delle CorIorazioni, agli Uffici del registro delle imprese, alle Organizzazioni sindacali ed eventualmente ad altri Uffici.
tolto: Lo stesso Istituto ed i Consigli provinciali delle Corporazioni devono consentire, a chiunque ne faccia richiesta, anche verbale, la consultazione gratuita dell'Albo e del Ruolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art13 · fonte del testo