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Le sanzioni comminate dall'articolo seguente si applicano agli inscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio:
- a)che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli in nome proprio, ma per conto di terzi, anche se inscritti nell'Albo o nel Ruolo. La sanzione non si applica quando l'inscritto effettua, in nome proprio, esportazioni di prodotti per conto dei rispettivi produttori, anche se associati;
- b)che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti diversi da quelli corrispondenti alle sezioni dell'Albo o del Ruolo nelle quali hanno ottenuto l'inscrizione;
- c)che contravvengono o tentano di contravvenire alle norme emanate dal Ministero per gli scambi e per le valute in materia di disciplina delle esportazioni ortoflorofrutticole;
- d)che nei rapporti commerciali con l'estero agiscono in senso contrario agli interessi economici e valutari del Paese;
- e)che nell'esecuzione dei contratti di vendita all'estero si rendono responsabili di manchevolezze che possano pregiudicare il buon nome od il rendimento economico dell'esportazione italiana;
- f)che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli, durante il periodo di sospensione dell'inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;
- g)che, essendo inscritti nell'Albo o nel Ruolo come produttori, esportano o tentano di esportare in tutto od in parte merce acquistata da terzi;
- h)che omettono di comunicare le modificazioni prevedute nel primo comma dell'art. 5, nel termine ivi stabilito.
Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966
