Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 218 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le sanzioni comminate dall'articolo seguente si applicano agli inscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio:
tolto: a) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli in nome proprio, ma per conto di terzi, anche se inscritti nell'Albo o nel Ruolo. La sanzione non si applica quando l'inscritto effettua, in nome proprio, esportazioni di prodotti per conto dei rispettivi produttori, anche se associati;
tolto: b) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti diversi da quelli corrispondenti alle sezioni dell'Albo o del Ruolo nelle quali hanno ottenuto l'inscrizione;
tolto: c) che contravvengono o tentano di contravvenire alle norme emanate dal Ministero per gli scambi e per le valute in materia di disciplina delle esportazioni ortoflorofrutticole;
tolto: d) che nei rapporti commerciali con l'estero agiscono in senso contrario agli interessi economici e valutari del Paese;
tolto: e) che nell'esecuzione dei contratti di vendita all'estero si rendono responsabili di manchevolezze che possano pregiudicare il buon nome od il rendimento economico dell'esportazione italiana;
tolto: f) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli, durante il periodo di sospensione dell'inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;
tolto: g) che, essendo inscritti nell'Albo o nel Ruolo come produttori, esportano o tentano di esportare in tutto od in parte merce acquistata da terzi;
tolto: h) che omettono di comunicare le modificazioni prevedute nel primo comma dell'art. 5, nel termine ivi stabilito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art19 · fonte del testo