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[1]Le sanzioni per i contravventori indicati nell'articolo precedente sono:

  • 1)la censura;
  • 2)la pena pecuniaria da lire 3000 a lire 30.000;
  • 3)la sospensione dalla inscrizione nell'Albo o nel Ruolo per una durata non superiore a sei mesi;
  • 4)la radiazione dall'Albo o dal Ruolo.

[2]Ai recidivi si applica la pena pecuniaria o la sospensione o la radiazione.

[3]Se trattasi di recidiva reiterata, si applica la pena pecuniaria e la sospensione o la radiazione.

[4]Per la sospensione dalla inscrizione nell'Albo o nel Ruolo si deve stabilire, oltre la durata, anche la data dell'inizio e della fine della sospensione. Il tempo della sospensione non e' computato agli effetti della permanenza minima nel Ruolo provvisorio prescritta per l'inscrizione nell'Albo.

[5]In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la pena pecuniaria e' convertita in sospensione dall'Albo o dal Ruolo.

[6]Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 s'incorre nella pena pecuniaria stabilita dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1936-XIV, n. 1418.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art20 · fonte del testo