Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 185 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le sanzioni per i contravventori indicati nell'articolo precedente sono:
tolto: 1) la censura;
tolto: 2) la pena pecuniaria da lire 3000 a lire 30.000;
tolto: 3) la sospensione dalla inscrizione nell'Albo o nel Ruolo per una durata non superiore a sei mesi;
tolto: 4) la radiazione dall'Albo o dal Ruolo.
tolto: Ai recidivi si applica la pena pecuniaria o la sospensione o la radiazione.
tolto: Se trattasi di recidiva reiterata, si applica la pena pecuniaria e la sospensione o la radiazione.
tolto: Per la sospensione dalla inscrizione nell'Albo o nel Ruolo si deve stabilire, oltre la durata, anche la data dell'inizio e della fine della sospensione. Il tempo della sospensione non e' computato agli effetti della permanenza minima nel Ruolo provvisorio prescritta per l'inscrizione nell'Albo.
tolto: In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la pena pecuniaria e' convertita in sospensione dall'Albo o dal Ruolo.
tolto: Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 s'incorre nella pena pecuniaria stabilita dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1936-XIV, n. 1418.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art20 · fonte del testo