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Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni esclusa quella per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, e' promosso dal presidente della Commissione istituita a norma dell'art. 15. Questi, accertati sommariamente i fatti, provvede a contestarli, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale puo' presentare le giustificazioni scritte entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Eccezionalmente il presidente puo', a richiesta dell'interessato, aumentare detto termine di non piu' di 10 giorni. Decorso tale termine, la Commissione delibera in base agli elementi raccolti durante l'istruttoria ed alle giustificazioni dell'interessato.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art23 · fonte del testo