Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni esclusa quella per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, e' promosso dal presidente della Commissione istituita a norma dell'art. 15. Questi, accertati sommariamente i fatti, provvede a contestarli, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale puo' presentare le giustificazioni scritte entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Eccezionalmente il presidente puo', a richiesta dell'interessato, aumentare detto termine di non piu' di 10 giorni. Decorso tale termine, la Commissione delibera in base agli elementi raccolti durante l'istruttoria ed alle giustificazioni dell'interessato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art23 · fonte del testo