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[1]I prodotti ortoflorofrutticoli indicati, per ciascuna sezione, nell'art. 2 possono essere esportati soltanto dagli inscritti nella sezione stessa dell'Albo o del Ruolo provvisorio. Gli iscritti come produttori possono esportare soltanto i prodotti dei tondi da essi condotti e, nel caso di societa' od enti costituiti di soli produttori, oltre detti prodotti, anche quelli dei fondi condotti dai produttori medesimi.
[2]Gli Uffici doganali non devono consentire l'esportazione di detti prodotti da parte di non inscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.
[3]Per i prodotti soggetti a controllo qualitativo, a norma delle disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero deve rifiutare l'accettazione di richieste di controllo al nome di non inscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.
Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966
