Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 126 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I prodotti ortoflorofrutticoli indicati, per ciascuna sezione, nell'art. 2 possono essere esportati soltanto dagli inscritti nella sezione stessa dell'Albo o del Ruolo provvisorio. Gli iscritti come produttori possono esportare soltanto i prodotti dei tondi da essi condotti e, nel caso di societa' od enti costituiti di soli produttori, oltre detti prodotti, anche quelli dei fondi condotti dai produttori medesimi.
tolto: Gli Uffici doganali non devono consentire l'esportazione di detti prodotti da parte di non inscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.
tolto: Per i prodotti soggetti a controllo qualitativo, a norma delle disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero deve rifiutare l'accettazione di richieste di controllo al nome di non inscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art3 · fonte del testo