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[1]Il presidente della Commissione istituita dall'art. 15 puo' concedere ai richiedenti l'inscrizione all'Albo un termine non superiore a 10 giorni per completare o rendere regolare la documentazione presentata a corredo della domanda.

[2]Non oltre il 15 agosto di ogni anno, la Commissione delibera sulle domande e le deliberazioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 agosto.

[3]Contro le deliberazioni della Commissione gli interessati possono ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Comitato istituito dall'art. 16.

[4]Sui ricorsi il Comitato delibera entro il 15 ottobre e le decisioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 20 ottobre.

[5]L'inscrizione nell'Albo, quando la domanda e' accolta, ha effetto dal 1° novembre.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art9 · fonte del testo