Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1966

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il presidente della Commissione istituita dall'art. 15 puo' concedere ai richiedenti l'inscrizione all'Albo un termine non superiore a 10 giorni per completare o rendere regolare la documentazione presentata a corredo della domanda.

tolto: Non oltre il 15 agosto di ogni anno, la Commissione delibera sulle domande e le deliberazioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 agosto.

tolto: Contro le deliberazioni della Commissione gli interessati possono ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Comitato istituito dall'art. 16.

tolto: Sui ricorsi il Comitato delibera entro il 15 ottobre e le decisioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 20 ottobre.

tolto: L'inscrizione nell'Albo, quando la domanda e' accolta, ha effetto dal 1° novembre.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art9 · fonte del testo