Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 10 — Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo

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Presso il Comitato centrale ed a cura di questo e' istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo. Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresi' allo stesso Comitato centrale:

  • a)il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;
  • b)tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione di lavori ad essi affidati;
  • c)tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario. Il Casellario e' a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art10 · fonte su Normattiva