Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 11 — Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario

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Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo e del Casellario e' stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art11 · fonte su Normattiva