Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Art. 11 — Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario
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Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo e del Casellario e' stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
