Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Art. 12 — Domanda di iscrizione
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Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
