Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 12 — Domanda di iscrizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art12 · fonte su Normattiva