Art. 23 — Iscrizione a titolo di conferma
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
Le imprese iscritte nell'albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, dovra' essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede. La domanda dovra' indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovra' essere corredata di tutti i - documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15. L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
