Art. 3 — Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici
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L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso e' richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per le societa' commerciali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo articolo 15, secondo comma. L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facolta' di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 19 marzo 1968
