Art. 7 — Nomina del Comitato centrale
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I membri del Comitato centrale per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. I membri di cui alle lettere a), c), d), del precedente articolo 6 sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere e), f), g) le organizzazioni competenti piu' rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare. I membri non nominati in ragione del loro ufficio, rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati. Gli altri membri del Comitato, ove, per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitino lo loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva conferma.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
