Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'albo degli agrotecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il ((Ministro della giustizia)) stabilira', con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'albo rimane al presidente del tribunale, che decidera' in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'albo, secondo i criteri espressi nella presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 17 luglio 1987, n. 369

1

Il D.M. 17 luglio 1987, n. 369, ha disposto che la data per l'inizio del funzionamento dei consigli dei collegi degli agrotecnici, di cui al secondo comma, del presente articolo, e' fissata al 15 novembre 1987.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art14 · fonte su Normattiva