I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del ((Ministero della giustizia)), che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91 COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
Testo vigente dal 8 maggio 2010
