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Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulla base del conferimento della campagna agraria 1949-50, determinera' i contingenti di grano da conferirsi in ogni Provincia della Repubblica per l'annata agraria 1950-51. I produttori agricoli conferiranno all'ammasso le quantita' di prodotto stabilite a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 19 luglio 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1951-07-10;541~art2 · fonte del testo