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L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo precedente, ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvedera', entro otto giorni dalla data del decreto prefettizio, alla ripartizione del contingente stabilito per ciascun Comune tra i singoli produttori ed alla notifica agli interessati della quantita' di prodotto, che ciascuno di essi conferira' ai granai del popolo. Entro quindici giorni da tale notifica, gli interessati hanno facolta' di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso, ove accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.
Testo in vigore dal 19 luglio 1951 al 22 dicembre 2008
