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Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, e' istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-1963, l'assegno di studio universitario. L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso e incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attivita' che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza, previsto dal successivo articolo 3, e non e' cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facolta' di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. L'ammontare dell'assegno di studio e fissato in lire 180 mila per l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Universita' o in localita', di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 360 mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non e' soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso e' corrisposto in rate trimestrali anticipate. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 aprile 1969, n. 162
1La L. 21 aprile 1969, n. 162 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000, sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 500.000".
Testo in vigore dal 6 maggio 1969 al 27 dicembre 1991
