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Hanno diritto a ottenere l'assegno di studio:

  • a)gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturita' o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media di almeno sette decimi o con una votazione media superiore di un ventesimo al voto medio generale attribuito dalla Commissione di esame; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni conseguite dagli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima Commissione;
  • b)gli studenti che si iscrivono agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione, al termine della sessione almeno la meta' degli esami previsti nel piano di studi sia loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facolta', con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un ventesimo del voto stesso, se si tratta di studenti che si iscrivono al secondo anno di corso: ovvero abbiano superato, alle medesime condizioni i rimanenti esami dell'anno precedente e la meta' almeno degli esami previsti per l'anno accademico in corso, se si tratta di studenti che si iscrivono al terzo anno o agli anni successivi. Il voto medio generale viene calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti, che abbiano superato tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico. L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui al precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera b) del comma precedente. L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purche' esso avvenga senza soluzione di continuita', e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 27 dicembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;80~art3 · fonte del testo