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L'assegno di studio non puo' essere ottenuto: dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturita' o abilitazione e l'iscrizione al corso universitario siano passati piu' di due anni; dagli studenti degli anni successivi al primo, qualora lo studente si trovi fuori corso, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3 e dal successivo articolo 5. L'assegno di studio non puo' essere inoltre ottenuto ne' confermato per l'anno successivo qualora lo studente universitario sia incorso ed incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; la revoca del beneficio e' immediata e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dalla Universita' con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 27 dicembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;80~art4 · fonte del testo