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A partire dall'anno accademico 1963-64, gli studenti, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate nell'articolo 2 della presente legge, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, sempreche' abbiano superato gli esami secondo le modalita' e conseguendo le votazioni prescritte dalle relative norme di legge.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 27 dicembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;80~art6 · fonte del testo