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Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'assegno di studio, previsto con la presente legge, si provvede con le somme di cui all'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, detratta la somma destinata, a norma del successivo comma terzo, al conferimento di borse di studio per giovani laureati, a decorrere dall'esercizio finanziario 1964-1965, le somme gia' destinate a contributi statali a favore delle Opere universitarie e quella di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, al netto della somma prevista dal successivo comma terzo, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo; il loro ammontare e' determinato annualmente, secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati. Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 le somme eventualmente residue vengono utilizzate per le consuete forme di assistenza per gli altri studenti, a norma del quarto comma dell'articolo 39 della citata legge n. 1073. A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, in correlazione col passaggio ai successivi anni di corso degli studenti del primo corso, l'assegno di studio viene attribuito, con progressione annuale, anche a tutti gli studenti di ciascun anno successivo al primo, a norma del precedente articolo 3, lettera b).
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 27 dicembre 1991
