L'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 e' assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' cosi' composta:

  • a)il presidente;
  • b)un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  • c)un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • d)un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
  • e)un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il funzionamento della commissione.

Testo vigente dal 23 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-15;86~art2 · fonte su Normattiva