Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1997 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →

I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonche' i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorita' e dei seguenti principi:

  • a)promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
  • b)garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
  • c)garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalita' di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori. La remunerazione degli obblighi del servizio universale e' disciplinata in base ai principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso puo' essere limitato dall'Autorita' per ragioni di:
  • a)sicurezza di funzionamento della rete;
  • b)mantenimento dell'integrita' della rete;
  • c)interoperabilita' dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica; Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso puo' essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorita'. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorita' dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorita' e le competenti Commissioni parlamentari.

Testo in vigore dal 31 luglio 1997 al 16 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art5 · fonte su Normattiva