[1]Campo di applicazione e definizioni

[2]1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo, esclusa la radiodiffusione. 2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:

  • a)"servizi di comunicazione elettronica": tutti i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusa la radiodiffusione. Non sono comprese le attivita' economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione. Per radiodiffusione si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori;
  • b)"rete pubblica di comunicazione": una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;
  • c)"rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonche' le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
  • d)"autorita' di regolamentazione" del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo;
  • e)si presume che un fornitore di servizi disponga di un "significativo potere di mercato" se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;
  • f)"interconnessione": il collegamento fisico e/o logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore di servizi per consentire agli utilizzatori di un fornitore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro fornitore o di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;
  • g)"servizio universale": l'insieme di servizi di qualita' specifica che e' messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla localizzazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalita' di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna delle Parti;
  • h)"accesso": il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale;
  • i)"utente finale": un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
  • i)"rete locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art115 · fonte su Normattiva