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[1]Il direttore dei servizi amministrativi coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

[2]Egli esercita inoltre le funzioni di capo della segreteria del Consiglio di amministrazione coadiuvato da funzionari dell'Azienda da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

[3]Presso la direzione generale dell'Azienda e' costituito un ufficio centrale di ragioneria diretto da un capo ragioniere le cui attribuzioni saranno determinate con regolamento da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art11 · fonte del testo