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[1]Gli stipendi e gli assegni al personale dell'Azienda e da qualunque ruolo provengano sono a carico del bilancio dell'Azienda stessa.

[2]Il trattamento economico, disciplinare e di carriera del personale addetto all'Azienda sara' regolato col decreto Reale che provvede all'ordinamento di essa in conformita' dell'art. 13.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art14 · fonte del testo