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[1]Del contributo dovuto dallo Stato, di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, saranno rimborsati 70 milioni annui dalle Provincie in correlazione con le somme che a queste fanno attualmente carico per la manutenzione di strade passate in gestione all'Azienda.

[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto coi Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sara' regolato il riparto del suddetto importo fra le Provincie.

[3]Alla percezione di queste somme lo Stato provvedera' con trattenute sulle somme dovute alle Provincie a titolo di compartecipazione sulla tassa scambi, e, ove queste non sieno sufficienti, le Provincie stesse, su richiesta del Ministero delle finanze, dovranno rilasciare delegazioni sulle sovraimposte e sugli altri cespiti dati in riscossione ai ricevitori provinciali.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art17 · fonte del testo