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[1]Le spese dell'Azienda sono costituite:
- a)dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;
- b)da quelle per la manutenzione ordinaria delle strade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione;
- c)dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle strade e loro pertinenze;
- d)dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda;
- e)dalle spese occorrenti sia per la sistemazione progressiva delle strade, sia per opere singole di carattere patrimoniale, sulla rete stradale non sistemata;
- f)dalle spese per il funzionamento della Milizia Stradale di cui al successivo art. 34.
[2]La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria delle strade e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni sara', alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946
