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[1]La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, e' autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda un'apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nel bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessita' urgente tale limite potra' essere superato previa autorizzazione data, di volta in volta, dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.
[2]Tale anticipazione dovra' essere rimborsata alla Tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.
[3]Il servizio di cassa dell'Azienda sara' fatto dalle Tesorerie dello Stato. A questo effetto sara' aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.
[4]Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od investite in titoli di Stato.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946
