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Le strade statali alla cui manutenzione e sistemazione provvede l'Azienda autonoma statale della strada a norma del precedente articolo sono quelle risultanti dall'elenco annesso alla presente legge, il quale, a decorrere dal 1° luglio 1928, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco annesso al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946
