Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1946 al 29 maggio 1948. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.
Abrogato dal 20 agosto 1946
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.
Abrogato dal 20 agosto 1946
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4 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946. 168 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda, il cui importo eccede L. 500,000, saranno tenute simultaneamente presso la direzione generale dell'Azienda e presso la prefettura della Provincia nella quale le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo eccede L. 500,000 si terranno esclusivamente presso la direzione generale dell'Azienda.
tolto: Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore avranno luogo presso le prefetture tranne che l'Amministrazione dell'Azienda stabilisca altrimenti.
tolto: Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso le prefetture, la stipulazione del contratto avra' luogo a cura delle prefetture medesime, assumendo il prefetto la legale rappresentanza dell'Azienda.
tolto: Questa potra' altresi' delegare i prefetti alla stipulazione di contratti a trattativa privata.
tolto: Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la direzione generale dell'Azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che l'Amministrazione dell'Azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvedera' un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono appositamente delegato dal Ministro per i lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. PRESIDENZIALE 27 GIUGNO 1946, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art21 · fonte del testo