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[1]E' applicabile all'Amministrazione dell'Azienda la legge sulla contabilita' generale dello Stato, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.
[2]L'Amministrazione dell'Azienda provvede coi propri organi ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento.
[3]I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946
