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L'Amministrazione dell'Azienda provvede a trattativa privata ed in economia ad opere e forniture di qualunque porto quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarita' del transito, non sia consentito l'indugio dei pubblici incanti.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art23 · fonte del testo