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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate norme per l'esecuzione e la gestione di lavori che sono nella competenza dell'Azienda con criteri di semplificazione e seguendo, solo in quanto appaia opportuno, le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

[2]In pendenza della emanazione di tali norme saranno applicate quelle attualmente in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art24 · fonte del testo