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[1]L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
[2]Per le espropriazioni occorrenti alla occupazione di cave di materiale impiegabile nei lavori stradali ed alla esecuzione dei lavori che sono nella competenza dell'Azienda questa ha facolta' di applicare le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946
