Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946. Leggi il testo vigente →
[1]La consulenza legale dell'Azienda e' affidata alla Regia avvocatura erariale.
[2]Nelle vertenze che la interessano l'Azienda ad ogni effetto giuridico verso i terzi e' rappresentata dal Ministro.
[3]Il patrocinio legale e' affidato alla Regia avvocatura erariale.
[4]L'avvocatura erariale assume altresi' la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'avvocato generale ne riconosca l'opportunita'.
[5]Fatta eccezione pei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze, ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullita' da pronunziarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946
